PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, la presente legge stabilisce norme per garantire:

          a) il sostegno e l'intervento pubblici per la maggiore stabilità del mercato e la riduzione delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli destinati alla produzione dei biocarburanti;

          b) le forme e gli strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

          c) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;

          d) l'integrazione della filiera di produzione e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola con la partecipazione delle associazioni a tutela dell'ambiente e dei consumatori;

          e) l'incremento del recupero di biomasse, della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile e, in particolare, di biocarburanti di origine agricola, nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili.

Art. 2.
(Definizioni).

      l. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e

 

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residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura;

          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;

          c) impresa agroenergetica: impresa agricola che raccoglie biomassa residua dalla produzione agricola per la produzione di energia ovvero che produce biomassa destinata alla trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4;

          d) filiera agroenergetica: insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti ai fini della trasformazione di biomassa di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di biocarburanti di origine agricola.

Art. 3.
(Obiettivo nazionale di immissione
al consumo di biocarburanti).

      1. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo, a partire dal 31 dicembre 2006, biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 in misura pari al 5 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, con riferimento al mercato nazionale. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
      2. In alternativa, i produttori di carburanti diesel e di benzina possono adempiere agli obblighi di cui al comma 1 acquistando certificati gialli di cui all'articolo

 

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5 per un valore corrispondente all'obbligo previsto.
      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione al consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso, inviando altresì, nei casi previsti dal comma 2, i certificati gialli del valore corrispondente all'obbligo. Il comma 3 dell'articolo 2-quater del citato decreto-legge n. 2 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, è soppresso.
      4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per ogni tonnellata equivalente di petrolio (Tep) di carburante non immessa sul mercato. In caso di mancato invio dell'autocertificazione di cui al comma 3 è irrogata una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Art. 4.
(Intese di filiera e contratti quadro).

      1. Le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese agroenergetiche, delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti nonché le associazioni che operano nei settori della tutela dei consumatori e degli utenti e della tutela dell'ambiente stipulano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, intese di filiera aventi come scopo l'integrazione di filiera e la promozione del recupero, della produzione e dell'utilizzo di biomassa di origine agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica.

 

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      2. Le organizzazioni di produttori e di utilizzatori di biomassa di origine agricola, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e le organizzazioni delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti che abbiano ricevuto dalle imprese stesse specifico mandato stipulano, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, contratti quadro aventi per oggetto il recupero, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomassa agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.
      3. Le imprese agroenergetiche e le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti possono stipulare contratti-tipo che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, disciplinano i reciproci rapporti in esecuzione di un contratto quadro.
      4. Ai fini di cui al presente articolo, sono istituiti i tavoli di filiera agroenergetica, ai quali si applicano le procedure e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.
      5. Alla sottoscrizione di un contratto-tipo di cui al comma 3 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 206, n. 81. La sottoscrizione di cui al periodo precedente costituisce altresì titolo preferenziale per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 7.

Art. 5.
(Certificati gialli)

      1. Alle imprese agroenergetiche che producono biomassa destinata alla trasformazione

 

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in biocarburanti, la cui collocazione sul mercato è garantita da un'intesa di filiera o da un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono assegnati titoli, che possono essere trasferiti e quotati in mercati regolamentati, denominati «certificati gialli».
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per il rilascio, per la cessione e per lo scambio dei titoli di cui al presente articolo, nonché il corrispondente valore energetico.

Art. 6.
(Interventi pubblici per la promozione dei biocarburanti, per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative di origine agricola).

      1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.
      2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, per la produzione e la fornitura dei biocarburanti, la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di altra forma associativa a capitale misto, pubblico e privato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici

 

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o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di trasparenza, forme di controllo della rintracciabilità dei biocarburanti, le modalità per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e delle polveri sottili e le modalità per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività sociale e dell'impatto sul territorio. Gli statuti delle società e dei consorzi devono prevedere, altresì, il riconoscimento agli imprenditori agricoli di una quota dell'utile consolidato, da distribuire annualmente in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi dei presente articolo sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.
      3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare altresì forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino ad un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.
      4. Possono essere immesse in consumo, presso utenti sia extra-rete sia in rete, le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele. A tali fini, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
 

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n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».

Art. 7.
(Interventi economici e fiscali).

      1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « 200.000 tonnellate», sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 21, comma 6, come modificato dal presente comma, l'esenzione dall'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
      2. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2006, un contributo nella forma di credito di imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede

 

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nell'ambito del gettito derivante dalle accise sui prodotti petroliferi.
      4. Al fine di consentire alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti di accedere al fondo istituito presso Mediocredito centrale S.p.a., le anticipazioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono impiegate anche per il finanziamento degli investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati ad aumentare la produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

Art. 8.
(Attività dirette alla produzione di fonti di energia rinnovabile e di energia da fonti rinnovabili).

      1. Le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, esercitate dagli imprenditori agricoli mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.